Art. 9.

      1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 541 del 1992, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. (Disposizioni particolari sulla informazione scientifica sui medicinali per uso umano presso i farmacisti). - 1. L'informazione scientifica presso i farmacisti, sui medicinali per uso umano vendibili dietro presentazione di ricetta medica è disciplinata dall'articolo 7. Il medesimo articolo si applica anche ai farmacisti ospedalieri.
      2. L'informazione presso i farmacisti deve comunque consentire agli stessi di poter fornire al paziente e al medico ogni informazione necessaria per il corretto uso del medicinale.
      3. La documentazione che non consiste nella semplice riproduzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto è sottoposta alle disposizioni dell'articolo 8.
      4. È fatto divieto alle imprese farmaceutiche di richiedere agli informatori scientifici alle proprie dipendenze di svolgere attività di vendita in farmacia».